Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 41
33 / 68In vigore dal 29 nov 1938
La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal Prefetto, nonché i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-41