Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 4
4 / 68In vigore dal 21 ago 2013
Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto, che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti;
a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto 21 anni di età;
b) certificato di cittadinanza italiana;
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;
c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;
d) certificato generale penale;
e) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.
È in facoltà del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute;
f) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia e, qualora la laurea od il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;
g) certificato d'iscrizione all'albo professionale;
h) certificato attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista. È dispensato dal presentare tale certificato il concorrente che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra;
i) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, in caso di istituzione ex novo, e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valida fideiussione;
i) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;
m) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.
Inoltre, il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utile ai fini del concorso. I candidati a più concorsi contemporaneamente indetti nella stessa provincia debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, allegando ad una sola i documenti e titoli; i candidati invece a concorsi indetti in diverse provincie debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una i documenti originali e alle altre copie integrali debitamente autenticate.
La domanda ed i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h), i), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera c)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-4