Art. 35
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 35

27 / 68
In vigore dal 29 nov 1938
Le sostanze comprese nella Farmacopea ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla Farmacopea e corrispondere ai saggi in essa indicati. I medicamenti composti debbono corrispondere alla formula prescritta dalla Farmacopea ed essere preparati con le norme in essa descritte. Qualsiasi medicinale non descritto nella Farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuità ed ottima conservazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-35