Art. 33
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 33

25 / 68
In vigore dal 29 nov 1938
La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere da a) ad h) dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-33