Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 33
25 / 68In vigore dal 29 nov 1938
La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere da a) ad h) dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-33