Art. 32
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 32

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In vigore dal 21 ago 2013
Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso.... Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. La suddetta comunicazione deve essere trascritta in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-32