Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 31
23 / 68In vigore dal 21 ago 2013
Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima.
La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.
La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finché dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.
Questi dev'essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'.
Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera c)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui al comma quinto del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-31