Art. 27
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 27

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In vigore dal 29 nov 1938
L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal 4° comma, dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa a seguito di pubblico concorso da espletarsi in base alle norme contenute nel presente regolamento. Il nuovo esercizio dovrà essere distante almeno 500 metri da quello più prossimo.
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