Art. 26
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 26

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In vigore dal 29 nov 1938
Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il Prefetto darà la preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più farmacie, e negli altri casi adotterà i criteri di preferenza stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
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