Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo II›Capo I
Art. 25
45 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al Prefetto entro un termine perentorio fissato dal Prefetto stesso, con speciale avviso, che viene notificato al Sindacato provinciale dei farmacisti e pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'albo della prefettura e a quello del comune.
Le domande debbono essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere trasferita, nonché, nel caso dell', dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio già esistente.
Il Prefetto sentirà anche il parere del Sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-25