Art. 21
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 21

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In vigore dal 29 nov 1938
Presso ogni Prefettura dev'essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun comune della Provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-21