Art. 18
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 18

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In vigore dal 29 nov 1938
La decisione è, a cura del Prefetto, notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il nuovo titolare lasci decorrere 10 giorni dalla notificazione della decisione senza ottemperare a quanto essa dispone, viene dichiarato decaduto ai termini dell'art. 113, lettera b), del testo unico predetto. Il deposito di cui al precedente è restituito alla parte che l'ha effettuato, ove questa non debba sottostare a pagamento di spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-18