Art. 17
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 17

17 / 68
In vigore dal 29 nov 1938
Le spese occorse per le operazioni della Commissione sono a carico del precedente titolare e dei suoi eredi, qualora la decisione fissi il prezzo da pagare in una somma non superiore a quella offerta dal nuovo titolare. Sono a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto del prezzo offerto, maggiore del decimo. Si dividono per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo. La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto e notificata alla parte soccombente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-17