Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo I›Capo I
Art. 11
11 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Il Prefetto approva, con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità d'avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto.
In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il Prefetto può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti.
Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti comma nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma.
Di ciò il Prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica, altresì, il termine, non minore di un mese, nè maggiore di due dalla scadenza dei 30 giorni su indicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico citato.
I termini indicati nel presente articolo sono perentori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-11