Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo VI
Art. 99
99 / 101In vigore dal 27 apr 1940
Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare ai concorsi per direttori sanitari, vice direttori ed ispettori medici ospedalieri, senza limite di età, anche i sanitari che ricoprano posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione ai concorsi medesimi, a giudizio insindacabile delle commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui alle presenti norme
Entro lo stesso quadriennio, il servizio di direttore sanitario o di primario ospedaliero, prestato sia a seguito di regolare nomina sia per incarico, è computato agli effetti dell' come servizio utile all'ammissione ai concorsi.
Entro lo stesso quadriennio, è valutato agli effetti del succitato , il servizio di assistente o di aiuto clinico ospedaliero prestato dai sanitari a seguito di regolare incarico, semprechè i sanitari medesimi siano stati confermati nel posto a seguito di concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-99