Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo VI
Art. 98
98 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Il personale già stabile, appartenente a quelle categorie che per i nuovi ordinamenti non possono acquistare la stabilità, ha diritto a mantenere il posto fino al raggiungimento dei limiti di età, eventualmente stabiliti negli ordinamenti degli enti, ma non oltre, in ogni caso, il limite di età di 50 anni per gli aiuti, di 45 anni per gli assistenti e di 50 anni per le ostetriche capo e per le ostetriche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-98