Art. 97
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 97

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In vigore dal 9 nov 1938
Nel caso in cui i particolari ordinamenti degli enti designino con espressioni diverse i posti di soprintendente sanitario, direttore, primario, ecc., se nella sostanza le funzioni sono eguali, i titolari hanno diritto di mantenere il posto assumendo la nuova qualifica.
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