Art. 96
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 96

96 / 101
In vigore dal 9 nov 1938
Il personale sanitario, contemplato nel precedente , conserva il posto e la posizione di stabilità, quando abbia legittimamente acquisito tale posto e tale stabilità in base agli ordinamenti dell'ente, ed è ammesso, se ancora non stabile, a completare il periodo di prova e, se stabile, è mantenuto nel posto fino al raggiungimento dei limiti di età o ali; verificarsi di altre cause di cessazione dal servizio, ai sensi dello stesso .
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