Art. 92
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 92

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In vigore dal 9 nov 1938
Le istruzioni necessarie per la disciplina dei rapporti tra gli ospedali e le Regie cliniche saranno impartite dal Ministri per l'interno, d'accordo col Ministro per l'educazione nazionale.
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