Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo III
Art. 9
37 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione delle presenti norme.
Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entità dei vari servizi, secondo quanto è prescritto dai precedenti articoli.
Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera o dell'Autorità sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera delle degenze, può procedere, ogni triennio, a partire dalla data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-9