Art. 87
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IVCapo I

Art. 87

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In vigore dal 9 nov 1938
Gli Istituti ospedalieri possono provvedere a loro carico per il funzionamento delle scuole. Possono anche provvedervi a mezzo di opportune convenzioni con altri enti indicati dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
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