Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo IV›Capo I
Art. 87
89 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Gli Istituti ospedalieri possono provvedere a loro carico per il funzionamento delle scuole.
Possono anche provvedervi a mezzo di opportune convenzioni con altri enti indicati dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-87