Art. 86
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IVCapo I

Art. 86

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In vigore dal 9 nov 1938
Fermo restando il disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, le amministrazioni degli ospedali di prima categoria, in relazione ai propri bisogni assistenziali, devono predisporre locali idonei per la istituzione ed il funzionamento di una apposita scuola-convitto professionale per infermiere a norma dell'art. 133 del testo unico anzidetto. Per la istituzione delle scuole sopra indicate, le amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di stipulare convenzioni cogli enti indicati nel sopracitato art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie.
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