Art. 85
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo III

Art. 85

39 / 101
In vigore dal 9 nov 1938
Il riscontro diagnostico dei deceduti negli Istituti di cura viene eseguito in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e del regolamento di polizia mortuaria. Il sanitario che procede a detta indagine deve redigere apposita relazione da inviarsi al direttore sanitario, che ne dà comunicazione al primario e deve assicurarsi che la diagnosi anatomica sia trascritta sulla scheda clinica. Quando venga accertata una diagnosi differente da quella fatta in vita, e riportata nella scheda di morte, il direttore sanitario deve curare che venga apportata la necessaria rettifica, con nota a parte, della scheda di morte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-85