Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo II
Art. 82
33 / 101In vigore dal 19 mag 1971
Per i ricoverati in Corsia comune, a carico di enti mutualistici e assicurativi, l'amministrazione può stipulare apposita convenzione con detti enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero non superiore a quella indicata dall', un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformità delle norme che il Ministro per l'interno emanerà, inteso il Ministro per le corporazioni, e che dovrà essere devoluto dall'amministrazione ospedaliera ai sanitari curanti.
Note all'articolo
- La L. 25 marzo 1971, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a decorrere dal 1 gennaio 1971".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-82