Art. 81
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 81

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In vigore dal 9 nov 1938
Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere, oltre tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero, anche le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.
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