Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo III›Capo I
Art. 79
86 / 101In vigore dal 9 nov 1938
L'accettazione degli infermi, da praticarsi secondo le norme di legge e del regolamento interno di ciascuna amministrazione ospedaliera, è fatta sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario, che risponde all'autorità sanitaria provinciale nei riguardi tecnici.
Le amministrazioni comunali hanno il diritto di prendere conto degli infermi per i quali sostengono le spese di degenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-79