Art. 77
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 77

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In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente delle commissioni giudicatrici, di cui ai precedenti , dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-77