Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Art. 75
12 / 101In vigore dal 14 ott 1955
I concorsi ai posti di sanitari per gli ospedali di 3ª categoria hanno luogo per titoli.
Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso, o di un primario ospedaliero prescelto a norma del, l';
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-75