Art. 74
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 74

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In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente , dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli. Sezione 9ª. - Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria e per infermerie.
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