Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 6
Art. 66
78 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente , dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-66