Art. 66
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 6

Art. 66

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In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente , dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.
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