Art. 63
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 6

Art. 63

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In vigore dal 10 apr 1955
Gli assistenti sono nominati in base a concorso pubblico per titoli ed esami tra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e che non abbiano oltrepassato 30 anni di età. Gli assistenti sono assegnati alle divisioni mediche o chirurgiche. Possono essere assegnati alle divisioni di specialità solo in seguito a concorso interno per titoli ed esami tra gli assistenti medico-chirurghi. Nel caso, in cui il concorso interno per l'assegnazione alle divisioni di specialità abbia avuto esito negativo, si fa luogo a concorso pubblico. Si fa, sempre, luogo a concorso pubblico quando si tratta di ospedali specializzati a se stanti. 1a

Note all'articolo

  • La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-63