Art. 57
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 57

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In vigore dal 9 nov 1938
Gli esami di concorso ai posti di aiuto medico consistono nelle seguenti prove: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia medica proposti dalla commissione esaminatrice; b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio, e susseguente referto scritto diagnostico e terapeutico; c) prova di laboratorio attinente alle più importanti ricerche cliniche ed inoltre esame macroscopico di un pezzo patologico. Il concorrente deve presentare referto scritto con la relativa diagnosi e farne illustrazione verbale; d) esame orale d'igiene ospedaliera.
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