Art. 55
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 4

Art. 55

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In vigore dal 9 nov 1938
Nel concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza: a) servizio di primario, con nomina conseguita in base a pubblico concorso per esami o per titoli ed esami presso Ospedali, da valutarsi in base alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale; b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso; c) incarico universitario; d) servizio di aiuto effettivo, presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla durata del servizio; e) servizio di aiuto effettivo presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla durata del servizio; f servizio di assistente effettivo; g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; h) incarichi o servizi prestati presso Istituti privati.
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