Art. 48
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 4

Art. 48

62 / 101
In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di primario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi, e sono costituite: a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto; c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia attinente al concorso; d) di due primari ospedalieri, medici o chirurghi o specialisti, secondo il posto messo a concorso, di cui uno prescelto a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-48