Art. 47
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 4

Art. 47

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In vigore dal 10 apr 1955
I primari sono nominati in seguito a concorsi pubblici per titoli ed esami. I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti: a) non avere oltrepassato l'età di anni 45, fatta eccezione per i primari già in carica ed assunti in seguito a pubblico concorso; 1a b) avere almeno sei anni di servizio prestato in ospedali in qualità di aiuto o assistente di ruolo, ovvero se gli aspiranti appartengono a cliniche universitarie e ad istituti di patologia medica o chirurgica, avere sei anni di servizio, di cui almeno quattro prestati in qualità di aiuto o di assistente ordinario; c) per le specialità ufficialmente riconosciute, oltre i requisiti sopraindicati, occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592. I concorrenti a primari capi di istituti di laboratori o gabinetti devono aver prestato servizio almeno per sei anni negli istituti universitari o nei laboratori degli ospedali. Dei sei anni almeno quattro devono essere prestati in un reparto od istituto, che esplica le attività richieste dal posto messo a concorso. Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere b) e c) per l'ammissione ai concorsi, è cumulabile il servizio prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli Istituti universitari.

Note all'articolo

  • La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-47