Art. 46
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 3

Art. 46

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In vigore dal 10 apr 1955
Il vice direttore e l'ispettore sanitario sono nominati in base a concorso per titoli ed esami. Le deliberazioni dell'amministrazione ospedaliera con le quali si stabiliscono le modalità del concorso, i programmi di esame e la nomina delle commissioni giudicatrici sono approvate dal Prefetto, Per gli ospedali, di cui all'ultimo comma dell', le deliberazioni sono omologate dal Ministro per l'interno. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea in medicina e chirurgia e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, fatta eccezione da tale limite per i vice-direttoti gli ispettori medici ed i primari ospitalieri, nominati in seguito a concorso, e che, alla data del bando, si trovino in servizio effettivo presso altre amministrazioni ospedaliere nonché per i sanitari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente . 1a

Note all'articolo

  • La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Il limite di eta' previsto dall'art. 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' elevato di dieci anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-46