Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 2
Art. 43
55 / 101In vigore dal 14 ott 1955
Il direttore sanitario è nominato in base a concorso per titoli, quando trattasi di ospedali di 1ª categoria, e per titoli ed esami quando trattasi di ospedali di 2ª categoria.
Tali concorsi vengono banditi dalle Amministrazioni ospedaliere.
Le deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera con le quali si stabiliscono le modalità del concorso e i programmi di esame sono sottoposte all'approvazione del prefetto.
Possono partecipare al concorso suindicato i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione da almeno cinque anni, aventi titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera, che non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.
Detto limite di età non si applica per i direttori, i vicedirettori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina, conseguita per concorso, e per i sanitari di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente .
Nella domanda di concorso ciascun concorrente deve indicare, pena l'esclusione dal concorso medesimo, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intende concorrere.
Note all'articolo
- La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti: a) anzianita' di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni; b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera; c) eta' non superiore ai cinquantacinque anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-43