Art. 39
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 39

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In vigore dal 9 nov 1938
All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il presidente, alla presenza di tatti i componenti della commissione giudicatrice, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, che prendono posto nella sala di esame, sotto la vigilanza del personale addetto alla commissione medesima. La commissione formula collegialmente tre temi. I temi vengono elencati con numeri progressivi. Da uno dei candidati viene estratto a sorte uno dei numeri corrispondente al tema da svolgere. Alle prove scritte devono presenziare almeno due componenti della commissione ed il segretario.
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