Art. 34
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 34

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In vigore dal 9 nov 1938
Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione giudicatrice e almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove di esame. Nei concorsi per titoli e per esami la valutazione sul titoli deve aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame. Le preferenze, stabilite dalle vigenti disposizioni si applicano a tutti i concorsi banditi da amministrazioni ospedaliere. Il concorso deve essere bandito entro un anno dalla vacanza del posto. Le amministrazioni ospedaliere, per le vacanze che si effettuino entro i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, possono nominare i candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e ciò per non oltre i due decimi dei posti vacanti. Il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nel precedente concorso.
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