Art. 33
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 33

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In vigore dal 9 nov 1938
I sanitari vengono nominati in base a concorso pubblico per titoli ed esami, tranne quanto è disposto per il soprintendente sanitario, per l'assistente di specialità, per la ostetrica capo e per il personale delle infermerie. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che non deve essere sorpassato alla data del bando di concorso. Il sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa e l'amministrazione ospedaliera può procedere alla nomina di altro sanitario che ha conseguito l'idoneità, seguendo l'ordine di graduatoria.
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