Art. 31
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 8

Art. 31

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In vigore dal 9 nov 1938
Il personale di assistenza infermiera e quello ausiliario per l'assistenza comprendono le infermiere diplomate e gli infermieri abilitati o autorizzati. L'assunzione di detto personale viene fatta a norma dell'art. 137 del testo unico delle leggi sanitarie, e dell' del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330. I tecnici specializzati e gli addetti a servizi sussidiari sono considerati come personale ausiliario.
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