Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 8
Art. 31
84 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Il personale di assistenza infermiera e quello ausiliario per l'assistenza comprendono le infermiere diplomate e gli infermieri abilitati o autorizzati.
L'assunzione di detto personale viene fatta a norma dell'art. 137 del testo unico delle leggi sanitarie, e dell' del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330.
I tecnici specializzati e gli addetti a servizi sussidiari sono considerati come personale ausiliario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-31