Art. 3
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo I

Art. 3

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In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali riservati alla cura di soli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute si dicono ospedali specializzati. Sono compresi tra questi ospedali i sanatori, gli ospedali sanatoriali e le colonie post sanatoriali, gli ospedali per malati contagiosi e gli istituti per la cura di altre speciali malattie, secondo la determinazione da farsi con decreto del Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-3