Art. 28
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 6

Art. 28

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In vigore dal 9 nov 1938
Il direttore della farmacia ha le seguenti attribuzioni: a) propone al direttore sanitario le provviste ed il rifornimento dei medicinali, del materiale di medicazione e di altro materiale sanitario; b) vigila e attende direttamente o a mezzo dei farmacisti dipendenti al servizio di controllo dei medicinali nonché alle analisi e preparazioni di cui all'; c) vigila sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di dotazione della farmacia, nonché dei medicinali e degli altri presidi curativi in provvista; d) cura l'osservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni legislative e regolamentari, specie per quanto si riferisce agli stupefacenti ed ai veleni; e) risponde dell'andamento del servizio nonché del materiale in deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-28