Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 5
Art. 27
72 / 101In vigore dal 9 nov 1938
L'aiuto e l'assistente, oltre alle proprie mansioni, sono tenuti a fare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione dei malati, nonché ad eseguire altri incarichi, in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.
Essi, per il disimpegno di tali mansioni, possono essere retribuiti con speciali assegni proporzionati agli incarichi ricevuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-27