Art. 24
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 4

Art. 24

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In vigore dal 9 nov 1938
Il primario ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia o di specialità ovvero è a capo di istituti laboratori e gabinetti di indagini e terapie speciali. Egli ha le seguenti attribuzioni: a) vigila sul buon andamento dei servizi igienici e sull'operosità e disciplina del personale assegnato alla propria divisione; b) visita giornalmente, nelle ore stabilite dalla direzione e in qualunque ora in caso di necessità, gli ammalati ricoverati, formula le diagnosi, prescrive il tipo dietetico e determina il trattamento curativo pertinente ai singoli ricoverati, controllando che le prescrizioni date vengano eseguite; pratica direttamente sui malati quegli interventi che ritiene di non poter affidare all'aiuto; c) dirige il servizio di ambulatorio, secondo le disposizioni ed i turni determinati dal direttore sanitario; d) si assicura che gli ammalati ammessi nella divisione abbiano necessità di ricovero in ospedale e che la degenza non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla cura; e) cura, sotto la propria responsabilità, la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici; f) fa le richieste dei materiali di corredo della divisione e vigila sulla conservazione di essi; g) deve prestarsi ai consulti richiesti dai dirigenti di altri reparti. Il primario capo di istituto o di laboratorio o di gabinetto di indagini e cure ha la direzione dei relativi servizi, nell'ambito dei quali deve corrispondere alle richieste del direttore sanitario e dei primari curanti. Il primario, alla cessazione del servizio, può dall'amministrazione ospedaliera essere nominato «primario ospedaliero emerito».
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