Art. 19
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IICapo I

Art. 19

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In vigore dal 9 nov 1938
Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª categoria non può occupare altri posti di ruolo presso altri enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio. Salvo quanto dispongono l' per il soprintendente sanitario, l' per il direttore sanitario e l' per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attività professionale del personale sanitario. È però, in facoltà delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
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