Art. 17
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IICapo I

Art. 17

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In vigore dal 9 nov 1938
In conformità ai reali bisogni degli istituti di cura, le amministrazioni deliberano la pianta organica del personale sanitario, del personale di assistenza immediata e del personale ausiliario. Tale pianta organica deve essere allegata al regolamento del personale e deve essere sottoposta ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo . Non è consentita la nomina di personale non retribuito, tranne quanto è disposto nel 2° comma dell', e tranne che si tratti di consulenti.
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