Art. 15
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IICapo I

Art. 15

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In vigore dal 9 nov 1938
Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli ospedali, possono istituire il posto di soprintendente sanitario, nonché posti di vice direttori e di ispettori sanitari.
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