Art. 14
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IICapo I

Art. 14

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In vigore dal 9 nov 1938
Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza è costituito da medici, farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate. Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliaria di assistenza. Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti.
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