Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 nov 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vedute le deliberazioni 30 ottobre e 10 dicembre 1937-XVI, con le quali il commissario prefettizio preposto alla amministrazione del comune di Valrovina ed il podestà di Bassano del Grappa fanno voti perché il primo di detti Comuni venga aggregato al secondo; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza in adunanza del 30 marzo 1938-XVI; Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 14 giugno 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Valrovina è aggregato a quello di Bassano del Grappa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1938-XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 11. - Mancini
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