Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 9
9 / 66Modi delle notificazioni
In vigore dal 24 dic 1938
Le notificazioni e le comunicazioni alle parti sono eseguite a cura della Segreteria per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il segretario attesta sulla copia, che spedisce, la conformità della stessa all'originale.
La notificazione si considera compiuta alla data della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, o a quella del suo rifiuto di ricevere il plico.
L'avviso di ricevimento o la dichiarazione dell'ufficiale o agente postale, dalla quale consti il rifiuto del destinatario di ricevere il plico, costituisce prova dell'avvenuta notificazione.
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